Donazioni
Ogni aiuto anche piccolo può fare la differenza per una associazione ONLUS come la nostra!
Ecco cosa hanno significato per noi e per le persone che assistiamo le vostre donazioni degli ultimi anni.
Effettua un bonifico, dona quello che vuoi.
Ogni aiuto anche piccolo sarà apprezzato con gioia!
Sono molte possibilità nell’ambito della normativa fiscale a sostegno delle Associazioni di Volontariato iscritte ai Registri Regionali ai sensi della legge 266/91, che ricordiamo sono automaticamente di diritto organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS.
5 PER MILLE:
La Legge Finanziaria prevede che nella dichiarazione dei redditi i contribuenti potranno scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno del Volontariato, apponendo la firma nell’apposito riquadro che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD 2020; UNICO persone fisiche 2020).
Il contribuente dovrà anche indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille, qualora questo sia iscritto in un apposito elenco.
La Misericordia di Castel San Giorgio è iscritta in tale elenco e quindi è possibile destinare alla nostra Associazione il proprio contributo indicando sul proprio modello di dichiarazione dei redditi il nostro Codice Fiscale 94054770659
BANCA:
È possibile effettuare donazioni con un bonifico bancario. I dati necessari sono i seguenti:
IBAN: IT 25 K 01030 76160 000000590725
Intestato a: MISERICORDIA DI CASTEL SAN GIORGIO
Note:
Specificare i propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo) affinché possa essere inviata la ricevuta di erogazione (invia email).
Novità in termini di deducibilità delle “erogazioni liberali” a favore delle ONLUS
I soggetti beneficiari delle deduzioni possono essere:
Tutte le persone fisiche soggette all’IRPEF: ossia tutte le persone fisiche titolari di un reddito ai fini dell’IRPEF siano essi comuni cittadini (lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di redditi diversi, ecc) sia imprenditori individuali.
Enti soggetti all’IRES: ossia società di capitali (S.r.l. e S.p.A.) nonché enti commerciali e non commerciali. Come già previsto dall’art. 13 D.lgs. 460/97 in materia di erogazioni liberali, i conferimenti in denaro riferibili alla “+ dai – versi” dovranno essere effettuati tramite:
Banca Ufficio postale Carte di credito e debito.
Assegni circolari e bancari ossia strumenti ove poter rilevare con certezza sia l’importo corrisposto, sia il donatore che il ricevente.
Possono costituire oggetto dell’erogazione liberale anche beni in natura. Per quantificare il valore dei beni donati si dovrà prendere in esame il valore “normale” del bene: ossia il prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione. Pertanto si dovrà fare riferimento agli usuali listini utilizzati dalle aziende o quotazioni presenti sul mercato. Qualora il valore del bene ceduto non sia diversamente quantificabile si dovrà procedere ad effettuare una perizia dello stesso.
Le erogazioni liberali in denaro e in natura: rimane sempre valida la forma di raccolta fondi più semplice e cioè la raccolta di oblazioni da singoli offerenti o da aziende. Queste ultime possono contribuire nei confronti di un’organizzazione no-profit sia in denaro che in natura.
Il decreto legislativo 460/97 prevede benefici fiscali per gli offerenti che versano contributi alle ONLUS. L’articolo 13 prevede agevolazioni per i seguenti casi:
Erogazione di denaro da persone fisiche: in questo caso il beneficio concesso al donatore è una detrazione d’imposta da esercitare sulla dichiarazione redditi (Mod. 730 o Unico) dell’offerente;
condizione essenziale:
l’erogazione del contributo deve avvenire tramite strumento di pagamento certo (assegno bancario, circolare, bonifico, conto corrente postale, carta di credito, ecc…) escludendo specificatamente il contante.
aggiornamenti:
Agevolazioni fiscali ONLUS e ETS: erogazioni liberali e detrazioni IRPEF
Per gli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, la detrazione dall’IRPEF dovuta dall’erogatore è pari al 30% di una o più erogazioni liberali in denaro o in natura (cioè, come vedremo, in beni) con un importo massimo complessivo annuo pari a 30.000 Euro che sono effettuate da una persona fisica ad una ONLUS.
La detrazione sale al 35% se l’erogazione liberale è a favore di organizzazioni di volontariato.
Il versamento delle somme deve avvenire tramite banca, posta od ogni altro mezzo idoneo a consentire la verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria come, per esempio, le carte di credito, di debito e quelle prepagate.
Riteniamo che questa detrazione valga anche per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi, cioè per i soggetti con Partita IVA, e per i soci delle società di persone che pagano l’IRPEF sugli utili di esse.
A partire dall’anno di imposta 2021, con la sostituzione della qualifica di ONLUS con quella di ETS – Ente del terzo settore, l’agevolazione descritta varrà per le erogazioni effettuate a tutti gli ETS sia non commerciali che commerciali con la sola esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria diverse dalle cooperative sociali.
In alternativa a questa detrazione le persone fisiche possono utilizzare la deduzione dall’imponibile IRPEF delle somme erogate agli enti citati nella misura massima riportata nel capoverso successivo calcolata in questo caso sul reddito complessivo dichiarato ai fini dell’IRPEF.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno dell’emergenza epidemiologica Covid-19, effettuate nell’anno 2020, sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa.
È quanto emerge dalla lettura dell’articolo 66, comma 2, D.L. 18/2020, in cui è contenuta una norma speciale finalizzata ad incentivare le erogazioni liberali effettuate dalle imprese (nel comma 1 è invece contenuta la disciplina delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche).
Il primo aspetto da sottolineare riguarda la possibilità di dedurre integralmente dal reddito d’impresa le erogazioni in questione, e ciò si desume dal richiamo contenuto nel predetto comma 2 dell’articolo 66 all’articolo 27 L. 133/1999.
Secondo tale disposizione, e in particolare il comma 1, “sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti”.
Per quanto riguarda le erogazioni in natura, il successivo comma 2 dell’articolo 27 citato stabilisce che i beni ceduti non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, precisando che tale irrilevanza riguarda sia i beni merce (che danno luogo a ricavi di cui all’articolo 85 Tuir), sia i beni ammortizzabili (che danno luogo a plusvalenze ai sensi dell’articolo 86 Tuir).
Ai fini Irap, è precisato che le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate, e quindi necessariamente nel 2020 visto che la norma “speciale” di cui all’articolo 66 D.L. 18/2020 riguarda solamente tale annualità.
Per quanto riguarda i soggetti beneficiari della norma agevolativa, poiché l’articolo 66, comma 2, si riferisce a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, possono fruire della norma i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone a prescindere dal regime contabile adottato), ed i soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti).
In relazione ai soggetti che beneficiano delle erogazioni, il comma 2 non contiene alcuna limitazione, anche se la relazione illustrativa al decreto stabilisce che il comma 2 persegue le medesime finalità previste al comma 1. Ed in tale comma si legge che i destinatari dell’erogazione, quale condizione per la deducibilità, devono intervenire per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria. Pertanto, anche per i soggetti titolari di reddito d’impresa le erogazioni sono deducibili secondo le regole illustrate se effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
L’articolo 66, comma 3, D.L. 18/2020 contiene le regole per valorizzare le erogazioni effettuate in natura, specificando che si deve aver riguardo agli articoli 3 e 4 D.M. 28.11.2019 (in cui sono contenute le disposizioni per le erogazioni in favore degli enti del Terzo settore).
In base a tali indicazioni (e in particolare l’articolo 3), l’ammontare della deduzione spettante è determinato in base al valore normale del bene oggetto di donazione in base alle regole di cui all’articolo 9 Tuir, dovendosi distinguere i beni come segue:
- per quelli strumentali, l’erogazione in matura è valorizzata in base al valore fiscalmente riconosciuto del bene (costo storico al netto degli ammortamenti dedotti);
- per i beni-merce, si deve tener conto del minore tra il valore normale di cui all’articolo 9 Tuir e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze di cui all’articolo 92 Tuir.
Il richiamo all’articolo 3 D.M. 28.11.2019 determina anche l’applicazione delle previsioni riguardanti la necessità di acquisire una perizia di stima in caso di erogazione liberale di beni diversi da quelli citati, nonché la necessità di dotarsi della documentazione prevista (dichiarazione scritta del donatore e del soggetto destinatario dell’erogazione).